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La Nuova Cavallerizzo non si ferma

di Oreste Parise (Mezzoeuro Anno IX num. 10 del 13/03/2010)

Rende, 11 marzo 2010

A cinque anni dalla frana il TAR del Lazio annulla la Conferenza dei servizi della ricostruzione

Un momento di sconcerto, poi è apparso evidente che si tratta di una questione meramente amministrativa

Ci vuole una pezza ma la “new town” non si ferma

Qualche giorno prima del quinto anniversario della frana che ha colpito Cavallerizzo condannalo a morte per abbandono, la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ha emesso una sentenza che ha sconvolto una volta il solito tran tran degli sfollati. In pochi si ricordano di loro, ma ancora vivono una esistenza di fortuna, sistemati in abitazioni precarie e attendono di poter entrare nelle case del nuovo insediamento in località Pianette, a pochi chilometri da Cerzeto. La compostezza con cui hanno affrontato questi lunghi anni ha subito una scossa per la possibilità che il loro sogno di un ritorno alla normalità possa infrangersi sugli scogli di una burocrazia incomprensibile.

Le notizie stampa e le comunicazioni televisive erano tali da provocare qualche comprensibile sconcerto, dopo più di un lustro di sacrifici. Il cronometro del cantiere non si è fermato e continua a scandire, secondo dopo secondo, il tempo occorrente per il completamento che dovrebbe portare alla consegna delle chiavi ed alla rinascita della comunità del vecchio casale. Pur con qualche ritardo e rinvio, ormai dovrebbe mancare meno di un anno alla fatidica data. Una ricostruzione in tempi così rapidi può considerarsi un record positivo considerata la complessità delle procedure, la rilevanza del problema e i mille ostacoli che si sono incontrati lungo la via. Non ultimo la caparbietà con cui uno sparuto manipolo di contestatori ha mantenuto accesa la fiaccola dell’opposizione a ogni scelta operata dalla Protezione Civile, fino a sollecitare l’intervento del tribunale amministrativo.

Né si possono nascondere che notevoli difficoltà si incontreranno nel momento dell’assegnazione degli alloggi, per l’individuazione dei legittimi proprietari, a causa delle carenze del catasto, dell’elevato numero di immobili che risultano di proprietà di emigrati di lungo corso sparsi nel mondo, della scarsa diffusione della denuncia di successione, dell’esistenza di edifici abusivi: tutti fattori che rendono molto problematica la corretta individuazione dei proprietari. I motivi di ottimismo prevalgono su tutte queste difficoltà. Vi è un certo fermento per la preparazione del sesto anniversario da celebrare nel nuovo sito. In molti vogliono essere presenti per quella che è comunque una conquista insperata in una Italia che ci ha abituato a emergenze infinite e soluzioni provvisorie “eterne”. Una delle leggende metropolitane è che vi siano ancora oggi baraccati del terremoto di Reggio Calabria che aspettano l’assegnazione dell’alloggio dal 1908. Nessuno sa se sia vero, ma è incredibile che questo possa essere ritenuto verosimile.

Come è inevitabile tutte le volte che in un evento sono coinvolte masse di persone, non sono mancati i dissensi e malumori e si sono contestate tutte le scelte operate. Fin dal primo momento la questione più dibattuta è stato il dilemma tra il ripristino del vecchio centro abitato o la costruzione di una “new town” in una località più sicura. Un dilemma che si ripropone ogni volta che si verifica un evento disastroso con una vasta distruzione delle abitazioni. E’ successo nel recente terremoto dell’Aquila, dove la contraddizione è esplosa in una vera e propria contrapposizione tra i sostenitori delle tesi opposte e come si sta discutendo per i recenti casi dei paesi franati in Provincia di Messina, per limitarci solo a qualche esempio.

Per inciso va detto che nella sua sfortuna Cavallerizzo è stato fortunato. Ha goduto di uno status privilegiato di “disastro unico” nel momento in cui si è verificato, amplificato dall’imminenza delle elezioni regionali che ha portato ad una polarizzazione dell’attenzione ed a un impegno corale di tutto il mondo politico per una soluzione rapida ed esemplare. Una condizione irripetibile che gli ha consentito di godere di una condizione di particolare favore e di un impegno totale da parte della Protezione Civile. Si trattava di uno dei primi casi di ricostruzione “ab ovo”, che poteva costituire un esempio per situazioni più impegnative. Una felice conclusione sarebbe stato certamente utile in un momento delicato per una operazione di immagine. Se si fosse verificato oggi sarebbe entrato “in concorrenza” con altri disastri ancora maggiori, con pressioni politiche più potenti e il suo caso sarebbe stato marginalizzato. Vi sono pochi dubbi che oggi sarebbe stato difficile trovare fondi sufficienti per una ricostruzione al di fuori dei casermoni delle case popolari: tanto meno è possibile immaginare che si possano trovare risorse per finanziare soluzioni alternative. Qualsiasi azione tendente ad ostacolare il completamento del nuovo centro abitato si traduce di fatto nell’accettazione di una provvisorietà perpetua, poiché non vi sono soluzione finanziariamente perseguibili. Il successo di un’azione di contrasto sarebbe quello di impedire il completamento, ma si otterrebbe l’effetto del ripristino del vecchio centro abitato, che sarebbe comunque destinato all’abbandono, alla sua condizione di Wüstungen, o “lost village”, paese abbandonato ridotto ad una condizione di ammasso di pietre senza più anima.

Non bisogna crearsi illusioni sulle sorti di tanti paesi interni della Calabria. Nell’alto Medioevo si è verificato un vasto fenomeno di desertificazione demografico in tutto il Mezzogiorno, con l’abbandono di molti villaggi causato da guerre, epidemie, l'estendersi del latifondo, l'impaludamento ed il conseguente insorgere della malaria. Allora la risposta fu ritrovata in una politica dell’accoglienza che ha portato nella regione greci e albanesi che si sono insediati proprio in questi casali, di cui Cavallerizzo è testimonianza, che fornirono le braccia necessarie per i lavori agricoli nei latifondi e ripopolarono i Wüstungen.

Da decenni si è messo in moto un nuovo fenomeno di spopolamento legato al riequilibrio della popolazione sul territorio che va organizzandosi per aggregazioni metropolitane, nelle pianure e lungo le marine un tempo abbandonate. Le zone montane e collinari non sono in grado di offrire servizi adeguati e la politica fiscale penalizza i piccoli comuni, i cui abitanti si vedono costretti a pagare tasse più elevate per servizi più scadenti, mentre le difficoltà del bilancio pubblico impediscono la manutenzione delle opere infrastrutturali, come strade, fogne e acquedotti.

Questo significa che già prima della frana Cavallerizzo aveva imboccato la strada di un inarrestabile declino, com’è evidente dall’andamento demografico. Ci si può chiedere se il nuovo centro abitato riuscirà a invertire questa tendenza. La risposta non può trovarsi a Cavallerizzo vecchia o nuova, ma in una visione almeno comprensoriale della problematica. Bisogna subito ricostituire la rete di comunicazione che permetteva una connettività territoriale. Non vi è altro mezzo per impedire che non la sola “Nuova Cavallerizzo, ma l’intero comune rischi una lenta agonia. La domanda non è se le nuove case verranno utilizzate al 20-30 o 40%, ma se vi è un futuro per Cerzeto e per i tanti paesi interni della Calabria.

E sulla fattibilità tecnica di un ripristino del vecchio casale, vi sono molte perplessità che nessuno fin qui è riuscito a diradare. Non vi è alcuno studio serio che dimostri la fattibilità di un ripristino del vecchio borgo. Vi è una sostanziale differenza tra un fenomeno come quello del terremoto, con il quale bisogna imparare a convivere adottando le soluzioni tecniche idonee a ridurre i rischi poiché la sismicità è un fenomeno che afferisce ad aree geograficamente molto estese che travalicano i confini amministrativi che non diminuisce con uno spostamento di qualche chilometro. Fenomeni come le frane sono invece legati alle condizioni geomorfologiche del terreno, alle fragilità del sito in cui sono ubicati i manufatti, e la delocalizzazione può rappresentare una soluzione idonea ad eliminare o attutire il rischio.

I villaggi, i paesi, i casali sono testimonianze storiche importanti e vanno difesi e rispettati fino e oltre il possibile, poiché sono depositari di cultura e memorie, in loro aleggia lo spirito della comunità, di notte vi circolano le anime degli antenati, vi sono depositate le angosce e le speranze, i primi tormenti d’amore e le lacrime delle delusioni e delle sofferenze di chi vi ha vissuto la propria infanzia, ha maturato la propria formazione. Quelle pietre e quei muri sono impregnati dei sogni e delle illusioni.

Ma non si può essere prigionieri della storia e della nostalgia. Nel corso dei secoli, la ricerca dell’ottimizzazione degli insediamenti ha portato a continui spostamenti. Molti paesi sono stati abbandonati, Gabriele Barrio ne elenca centinaia già nel Cinquecento. Il terremoto del 1783 ha indotto la delocalizzazione di altra centinaia di centri abitati in tutta la Calabria meridionale, poiché considerati insicuri, per l’intrinseca fragilità del loro sito, appollaiati tra colline argillose e pendii scoscesi. Vito Teti ha raccolto e classificato i mille paesi abbandonati di Calabria in un bel volume, per coglierli nella loro essenza, riappropriarsi attraverso le pietre, le mura, le macerie delle loro storie perdute. “Sono il luogo di una poetica”, afferma Predrag Matvejevié, nell’introduzione. Struggente nostalgia che non ha la potenza di farli rivivere se non nell’illusione di un attimo, nel cogliere il profumo del passato.

Una nostalgia che ha colpito un gruppo di irriducibili abitanti di Cavallerizzo, riunitisi in una Associazione “Kajverici Rron” che ha deciso di condurre una battaglia senza speranza per riportare in vita il vecchio centro abitato. Una battaglia combattuta a colpi di Santi e di carta bollata.

San Giorgio, San Michele e La Madonna del Rosario sono stati riportati nella Chiesa di San Giorgio, nel vecchio borgo, per proteggerlo in attesa di ridargli vita. Da secoli venivano portati in processione fino a Repantanë nella "Festa e Sholës" o "Festa e tri Shëitrat" la seconda domenica di febbraio per rinnovare il miracolo del 1827, quando la loro esposizione aveva salvato il paese da una spaventosa frana che rischiava di inghiottirlo. Fino agli anni sessanta il rito si è celebrato e forse quel 7 marzo del 2005 la loro ira si è abbattuta sugli irriconoscenti abitanti che ritenevano di non aver più bisogno della loro intercessione. Stanno lì chiusi nel tempio senza il calore umano, senza la partecipazione corale della comunità più divisa che mai, senza più simboli di appartenenza, senza più riti unificanti che riuscivano a raccogliere tutti attorno alla figura di San Giorgio.

Il 23 aprile di ogni anno tutta la comunità presente e quella altrove si ritrovava per un giorno a stringersi in un abbraccio, un momento identitario interrotto lo scorso con la messa a confino del Santo nel suo solitario santuario. Una buona intenzione che si è tradotta in una frana sociale che ha lacerato la comunità producendo una profonda ferita nella comunità.

La carta bollata è stata brandita per sbriciolare tutte le certezze conquistate faticosamente, mettendo in discussione quanto è stato fin qui realizzato. Ridotte all’osso le questioni sottoposte al vaglio del tribunale amministrativo sono due.

Il vecchio centro abitato ha subito danni limitati. Solo circa un decimo delle abitazioni è stato distrutto o danneggiato e vi erano le condizioni per un ripristino delle condizioni di agibilità del sito con le opportune opere di risanamento territoriale, con una spesa enormemente inferiore a quella necessaria per la costruzione della “new town”.

Il secondo quesito sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria è se il nuovo sito abbia le condizioni geologiche idonee a ospitare il nuovo insediamento e se sono state rispettate le procedure previste dalla legge.

Sul primo punto il tribunale dichiara irricevibile l’impugnativa rivolta avverso la determinazione di delocalizzare la frazione di Cavallerizzo. Non si tratta di una questione amministrativa, ma di una valutazione tecnica. La Protezione Civile ha diramato una nota nella quale si afferma in maniera perentoria che vi erano condizioni tali da rendere necessaria la delocalizzazione del centro abitato in aree più idonee dal punto di vista idrogeologico per non dover nuovamente intervenire qualche anno dopo l’eventuale rientro”. Gli studi sono stati effettuati dall’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologia del C.N.R. (IRPI - CNR) e del Dipartimento Scienze della Terra dell’Università di Firenze (DST-UNIFI).

In merito alla seconda richiesta la sentenza, rilevando dei vizi di forma, annulla il verbale della conferenza di servizi del 31 luglio 2007. Un piccolo intoppo che può creare qualche fastidio per la necessità di ricorrere ad un provvedimento di autotutela, ma non cambia la sostanza delle cose. La sentenza del TAR del Lazio obbliga a indire una nuova Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto della nuova Cavallerizzo, ma, sottolinea la nota della Protezione Civile “non entra nel merito della necessità di delocalizzare il paese, necessità chiaramente confermata anche dai riscontri tecnici-scientifici sommariamente suindicati e condivisa con gli abitanti”.

Vi è, poi, la questione del VIA, la valutazione dell’impatto ambientale legata ad una complicata interpretazione di una serie di disposizioni contraddittorie che lo stesso TAR ha lascito cadere.

Una decisione salomonica che dovrebbe accontentare un po’ tutti, ma lascia ancora una volta una scia di polemiche. Entrambi i contendenti si dichiarano insoddisfatti, anche se per ragioni opposte, ed adiranno al Consiglio di Stato. A farne le spese sarà il buon senso, poiché la priorità oggi è quella di favorire la ricomposizione della comunità, la creazione di una serie di iniziative idonee a riunire nuovamente tutti i membri sparsi sul territorio.

Il rischio che la Nuova Cavallerizzo sia destinata ad essere un Wüstungen, un paese fantasma e solo una piccola parte delle abitazioni sarà effettivamente occupata è reale. Non a causa della localizzazione, ma per quel processo storico di lunga durata che è in atto in tutta la regione. Per combatterlo occorre il concorso di tutti, ricreare lo spirito comunitario, cercare i motivi per stare insieme. La grande maggioranza dei cittadini ha aderito alla proposta e non si può tornare indietro.

Una lezione che deve restare bene impressa è la manifesta incapacità della politica locale di giocare un ruolo di protagonista in vicende che fuoriescono dall’ordinario. E’ molto difficile immaginare che la politica locale avesse saputo trovare una possibile soluzione ad un evento così traumatico. Senza la presenza della Protezione Civile, forse si starebbe ancora nelle condizioni dell’asino di Buridano, incerti sulla soluzione da adottare. Il merito della Protezione Civile è quello di aver coperto un vuoto di potere, si esalta nel confronto con l’inconcludenza dell’autorità locale.

La prossima competizione elettorale propone un cambiamento. Qualsiasi sia l’esito sarà un sindaco giovane e poco legato a vecchie logiche di potere locale a gestire il destino della comunità. Vi sono grandi problemi irrisolti, ferite da rimarginare. L’augurio che la chiusura delle urne rappresenti la chiusura della competizione tra “gruppi” di natura strettamente familistico-clientelare. Chiunque sia il vincitore si adoperi per suturare le ferite prodotte nel corpo sociale, per favorire il completamento del centro abitato, ma soprattutto la ricomposizione della comunità lacerata dalla frana e da una contrapposizione di piccoli interessi.

ALLEGATI:


SENTENZA DELLA PRIMA SEZIONE DEL TAR DEL LAZIO

N. 03293/2010 REG.SEN.

N. 06764/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6764 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione “Cavallerizzo Vive - Kajverici Rron” nonché da Clara Ricioppo, Settimio Madotto, Almira Tudda, Immacolata Capparelli, Giovannina Sacco, Ermelinda Ricioppo e Arduino Figlia, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Caretti, Riccardo Tagliaferri e Antonella Palaja Di Tocco, Riccardo Tagliaferri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Santa Caterina Da Siena, 46

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture, Ministero per i Beni e le Attività Culturali rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Cerzeto, rappresentato e difeso dall’Avv. Gerardina Menza e domiciliato in Roma, presso la Segreteria del Tribunale;

Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Prefettura di Cosenza, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Calabria, Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Calabria, Autorità di Bacino regionale della Calabria, Corpo Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Protezione Civile Regionale della Calabria per l'annullamento del verbale della conferenza di servizi del 31 luglio 2007, tenutasi presso la Prefettura di Cosenza, avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo di ricostruzione di Cavallerizzo in località Pianete, nonché di tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e presupposti, tra cui, in particolare, il verbale della conferenza di servizi del 1° marzo 2006 avente ad oggetto l’approvazione del progetto preliminare di ricostruzione di Cavallerizzo, nonché, ove lesive, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3527 del 16 giugno 2006, n. 3520 del 2 maggio 2006, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005, n. 3464 del 29 settembre 2005, n. 3427 del 29 aprile 2005, nonché dell’ordinanza del Comune di Cerzeto n. 3/2005 del 7 marzo 2005 e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2005, 17 febbraio 2006 e del 2 maggio 2006.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerzeto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti espongono di essere in parte residenti ed in parte proprietari nel Comune di Cerzeto, fraz. Cavallerizzo, e di essersi costituiti in apposita associazione denominata “Cavallerizzo Vive – Kajverici Rron”.

Soggiungono che la vicenda da cui trae origine la fattispecie in esame risale all’inizio di marzo 2005, nel corso del quale nel Comune di Cerzeto, fraz. Cavallerizzo, si è verificato un importante evento franoso, a seguito del quale il Sindaco, con ordinanza n. 3/2005 del 7 marzo 2005, ha ordinato lo sgombero dell’intero abitato in detta frazione.

Con decreto dell’11 marzo 2005, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 1, l. 225/1992, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Cerzeto in provincia di Cosenza.

Con ordinanza n. 3427 del 29 aprile 2005, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile commissario delegato per il superamento dell’emergenza de qua e, con successiva ordinanza n. 3472 del 21 ottobre 2005, ha stabilito (art. 1, co. 1) che il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell’OPCM 3427/2005, assicura anche il complessivo coordinamento delle attività finalizzate all’individuazione delle aree idonee alla delocalizzazione dell’abitato di Cavallerizzo, alla progettazione, nonché alla realizzazione dell’insediamento prevedendo altresì (all’art. 1, co. 6) che lo stesso, d’intesa con la Regione Calabria, adotta un piano di delocalizzazione e ricostruzione contenente l’individuazione delle aree e la realizzazione delle opere occorrenti per la nuova costruzione dell’abitato di Cavallerizzo e specificando che l’approvazione da parte del Commissario delegato, anche per il tramite del soggetto attuatore, del piano e dei relativi progetti definitivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

La conferenza di servizi, in data 1° marzo 2006, ha approvato il progetto preliminare riguardante la rilocalizzazione e ricostruzione dell’abitato della frazione di Cavallerizzo in località Pianette e Colombra ed il 31 luglio 2007 la conferenza dei servizi ha approvato il relativo progetto definitivo.

Avverso tali atti, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione art. 5 l. 225/1992; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta ed irragionevolezza.

Lo stato di emergenza dichiarato con DPCM dell’11 marzo 2005 sarebbe limitato alla messa in sicurezza delle situazioni di rischio prodottesi a seguito delle frane senza alcun riferimento ad una futura ipotesi di delocalizzazione del paese.

Violazione e falsa applicazione art. 5 l. 225/1992 sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta ed irragionevolezza sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.

La scelta di delocalizzare Cavallerizzo, contenuta nell’OPCM del 21 ottobre 2005, non potrebbe farsi rientrare tra quelle di carattere emergenziale, trattandosi di decisione di grande rilievo, destinata a produrre effetti di fatto “ablatori” nei confronti delle proprietà dei ricorrenti.

Violazione e falsa applicazione art. 5 l. 225/1992 sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta ed irragionevolezza sotto ulteriore profilo.

L’OPCM del 21 ottobre 2005 sarebbe illegittima anche perché non indica il termine entro cui il Commissario delegato è chiamato a svolgere i propri compiti relativi alla delocalizzazione di Cavallerizzo né indica il termine antro cui avrebbe dovuto risolvere la situazione di emergenza.

Violazione e falsa applicazione art. 5 l. 225/1992 sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta ed irragionevolezza sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento sotto ulteriore profilo.

L’atto di proroga dello stato di emergenza del 17 febbraio 2006, su cui si fonda il verbale della conferenza di servizi del 31 luglio 2007 e gli atti ad essa presupposti, sarebbe illegittimo in quanto emesso posteriormente alla scadenza del precedente decreto.

Violazione e falsa applicazione art. 5 l. 225/1992 sotto ulteriore profilo. Violazione e falsa applicazione artt. 14 e ss. l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta ed irragionevolezza sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento sotto ulteriore profilo.

Alle conferenze di servizi del luglio 2007 e del febbraio 2006 non sarebbe stato invitato alcun rappresentante dei soggetti privati interessati alla vicenda perché costretti ad abbandonare definitivamente le proprie abitazioni.

Violazione e falsa applicazione art. 5 l. 225/1992 sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione art. 6 d.lg. 152/2006; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta ed irragionevolezza sotto ulteriore profilo.

La procedura di approvazione del progetto sarebbe illegittima in quanto non è stata compiuta la necessaria valutazione di impatto ambientale né la preventiva valutazione integrata ambientale, richieste dal d.lg. 152/2006.

Violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 3, 42 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta ed irragionevolezza sotto ulteriore profilo.

La decisione di delocalizzare la frazione di Cavallerizzo sarebbe stata assunta con superficialità, in carenza della necessaria istruttoria e senza considerare la diversa ipotesi di intervenire sull’esistente.

La carenza di istruttoria avrebbe altresì caratterizzato la decisione di ricostruire Cavallerizzo in località Pianette. In una relazione geologica predisposta nel gennaio 2008 emergerebbe che la individuata località Pianette, poco a valle dell’abitato di Cerzeto, presenta gli stessi rischi e pericoli, se non maggiori di Cavallerizzo.

Violazione e falsa applicazione art. 5 l. 225/1992 sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione artt. 10, 11, 14 e 65 legge regionale 19/2003; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta ed irragionevolezza sotto ulteriore profilo. Illegittimità derivata.

Non esisterebbe nell’ordinamento giuridico alcuna disposizione che consenta l’approvazione di un piano urbanistico diretto a disciplinare ex novo gran parte del territorio comunale senza l’osservanza delle ordinarie regole sulla approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti. L’approvazione del progetto preliminare, di cui alla conferenza di servizi del febbraio 2006, sarebbe inidonea a supportare la prevista delocalizzazione in quanto l’art. 1, co. 6, della OPCM del 21 ottobre 2005 stabilisce che solo l’approvazione del progetto definitivo costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

I ricorrenti, avendo ricevuto dal Comune nel corso del giudizio gli studi geologici relativi al dissesto idrogeologico in data 7 marzo 2005 nella frazione di Cavallerizzo, hanno proposto i seguenti motivi aggiunti:

Violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 3, 42 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dall’art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà sotto molteplici profili.

La decisione di de localizzare la frazione di Cavallerizzo in loc. Pianette, consolidatasi con l’approvazione del progetto definitivo, sarebbe stata assunta superficialmente, senza considerare la diversa ipotesi di intervenire sull’esistente e senza tenere conto delle caratteristiche geomorfologiche del sito ove è in corso di realizzazione il nuovo paese.

Gli enti competenti avrebbero ritenuto di delocalizzare un paese in ragione delle evidenti condizioni di criticità geomorfologiche del terreno ove esso è situato, traslandolo in altro sito che presenta analoghe criticità, in palese violazione dei principi di logica e ragionevolezza.

L’Avvocatura dello Stato, in rito, ha eccepito che il comitato ricorrente non avrebbe dimostrato il possesso di idonea legittimazione e che il ricorso sarebbe tardivo sia in relazione ai due verbali di conferenze di servizi, che sono stati pubblicati nell’albo pretorio, sia in relazione alle ordinanze e ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; con riferimento a tutte le O.P.C.M., ad eccezione della n. 3472 del 21.10.2005, ha eccepito l’inammissibilità in carenza di censure specifiche. Per quanto attiene ai decreti presidenziali dichiarativi dello stato di emergenza o della sua proroga, ne ha eccepito ancora l’inammissibilità, trattandosi di atti politici.

L’Avvocatura dello Stato ed il Comune di Cerzeto, nel merito, hanno contestato la fondatezza del ricorso concludendo per la sua reiezione.

I ricorrenti hanno depositato altre memorie a sostegno ed illustrazione delle proprie ragioni.

All’udienza pubblica del 24 febbraio 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L’eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente non assume rilievo ai fini del presente giudizio in quanto il ricorso è stato proposto anche da persone fisiche la cui legittimazione, trattandosi di residenti o comunque di proprietari nel Comune di Cerzeto, frazione Cavallerizzo, non può essere posta in dubbio, sicché il ricorso è comunque ammissibile.

2. Con riferimento alla eccezione di tardività, occorre rilevare che i ricorrenti hanno agito in giudizio, da un lato, per contestare in radice la scelta di delocalizzare la frazione di Cavallerizzo, dall’altro, per contestare la specifica scelta di delocalizzare l’abitato della stessa in località Pianette.

In sostanza, il lato interno della posizione di interesse legittimo di titolarità dei ricorrenti traduce una relazione con un duplice bene della vita, vale a dire con l’interesse a non delocalizzare affatto la frazione di Cavallerizzo e con l’interesse a non delocalizzare la frazione di Cavallerizzo in località Pianette.

I provvedimenti lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti, di conseguenza, sono due, vale a dire l’atto con cui è stata operata la scelta della delocalizzazione, assunto con OPCM n. 3472 del 21 ottobre 2005, la quale, per tale motivo, è immediatamente ed autonomamente lesiva, e l’atto con cui è stata approvata la delocalizzazione in località Pianette, assunto nella conferenza di servizi del 31 luglio 2007 con cui è stato approvato il progetto definitivo.

2.1 Le censure dedotte avverso la scelta di delocalizzare l’abitato della frazione di Cavallerizzo sono irricevibili per tardività.

La scelta della delocalizzazione, come detto, è stata operata con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, la quale – ritenuto necessario regolamentare compiutamente gli interventi affidati al Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, al fine di avviare celermente le attività finalizzate alla delocalizzazione ed alla ricostruzione della frazione di Cavallerizzo - ha disposto che il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, assicura, oltre al completamento delle iniziative da portare a termine ai sensi della predetta ordinanza, anche il complessivo coordinamento delle attività finalizzate all’individuazione delle aree idonee alla delocalizzazione dell’abitato di Cavallerizzo, alla progettazione, nonché alla realizzazione dell’insediamento (art. 1, co. 1) e che il Commissario delegato, d’intesa con la Regione Calabria, adotta un piano di delocalizzazione e ricostruzione contenente l’individuazione delle aree e la realizzazione delle opere occorrenti per la nuova costruzione dell’abitato di Cavallerizzo (art. 1, co. 6).

L’art. 5, co. 6, l. 225/1992, articolo rubricato “stato di emergenza e potere di ordinanza”, dispone che le ordinanze emanate ai sensi dell’articolo stesso sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell’art. 47, co. 1, l. 142/1990.

L’OPCM n. 3472 del 21 ottobre 2005 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005, per cui il ricorso è in parte qua evidentemente tardivo e, quindi, irricevibile, atteso che, ai sensi dell’art. 21 l. 1034/1971, il ricorso deve essere notificato entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.

In altre parole, trattandosi di atto di cui non è richiesta la notifica individuale ed essendo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista da specifica disposizione di legge, il dies a quo del termine decadenziale di sessanta giorni per la impugnazione della OPCM n. 3472 del 21 ottobre 2005, con cui ‘Autorità amministrativa ha scelto di delocalizzare l'abitato della frazione di Cavallerizzo, deve essere individuato nella data del 2 novembre 2005, mentre il ricorso è stato proposto, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, nel maggio 2008.

2.2 L’eccezione di irricevibilità, viceversa, non può essere accolta con riferimento agli atti, i verbali delle conferenze di servizi del 1° marzo 2006 e 31 luglio 2007, con cui sono stati approvati i progetti preliminare e definitivo per la delocalizzazione della frazione di Cavallerizzo in località Pianette.

In tal caso, infatti, non è rinvenibile una specifica disposizione di legge o di regolamento che ne preveda la pubblicazione, né questa può essere individuata nell’art. 124 d.lg. 267/2000, secondo cui tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, trattandosi, nel caso di specie, di una determinazione assunta attraverso una conferenza di servizi decisoria.

Ne consegue che, non essendo stato dimostrato che i ricorrenti, nella loro totalità, abbiano conosciuto l’esito della conferenza di servizi del 31 luglio 2007 in una data di oltre sessanta giorni precedente alla notificazione del ricorso, quest’ultimo, nella parte in cui sono impugnati gli atti di approvazione del progetto di delocalizzazione della frazione Cavallerizzo in località Pianette, non può essere ritenuto tardivo.

3. Nel merito, l’impugnativa avverso il verbale della conferenza di servizi del 31 luglio 2007, con cui è stato approvato il progetto definitivo per la delocalizzazione della frazione Cavallerizzo in località Pianette è fondata e va accolta.

In particolare, si rivela fondata la censura con cui è stata evidenziata la omessa valutazione di impatto ambientale richiesta dal d.lg. 152/2006.

L’Avvocatura dello Stato, nella propria memoria difensiva, ha evidenziato sul punto che, nel caso di specie, visto lo stato di emergenza che rendeva improcrastinabile la necessità di individuare l’area per la ricostruzione del centro abitato in situazione di sicurezza, si è ritenuto di dover accelerare il procedimento tecnico-amministrativo usufruendo delle deroghe previste dall’art. 15 l. 306/2003.

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 ha indicato che per l’attuazione degli interventi di cui all’ordinanza stessa è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga, tra l’altro, alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale.

Il Collegio, tuttavia, evidenzia che, ai sensi dell’art. 15 l. 306/2003, in caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d’emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l’adempimento della normativa vigente in materia d’impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 5, co. 2 e 5, l. 225/1992.

Di talché, mentre l’art. 1, co. 8, d.P.R. 12 aprile 1996 (decreto abrogato dall’art. 48 d.lg. 152/2006) escludeva dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d’urgenza sia per salvaguardare l’incolumità delle persone da un pericolo imminente sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ai sensi dell’art. 5 l. 225/1992, l’art. 15 l. 306/2003, disposizione successiva e di rango superiore, rende possibile escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d’urgenza non soltanto a condizione che per la calamità sia stata dichiarata lo stato di emergenza ma anche a condizione che la situazione di emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l’adempimento della normativa vigente in materia d’impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile.

In altri termini, la dichiarazione dello stato di emergenza per calamità è condizione necessaria ma non sufficiente per legittimare l’esclusione della procedura di VIA essendo altresì richiesta la presenza di una situazione di emergenza particolarmente urgente nonché la presenza di una situazione di pericolo immediato non altrimenti eliminabile.

Va da sé che la sussistenza dei presupposti per escludere la procedura di VIA devono essere puntualmente indicati nell’ambito del procedimento svolto senza esperire la valutazione di impatto ambientale prevista dalla normativa vigente.

Nella fattispecie in esame, invece, il verbale della conferenza di servizi con cui è stato approvato il progetto definitivo non fornisce esaustive indicazioni sulla esistenza degli stringenti presupposti - i quali, si ribadisce, vanno ben al di là della sola dichiarazione dello stato di emergenza - che avrebbero consentito di escludere la procedura di VIA prevista dalla normativa vigente.

D’altra parte, se la presenza di un pericolo immediato non altrimenti eliminabile per la messa in sicurezza di persone ed immobili è ipotizzabile con riferimento alla necessità di delocalizzare un sito, non può certo ritenersi che sussista senz’altro quando si tratta di individuare un altro sito idoneo presso il quale trasferire la frazione delocalizzata.

Occorre considerare, inoltre, che, alla data della conferenza di servizi con cui è stato approvato il progetto definitivo di delocazzazione dell’abitato della frazione Cavallerizzo in località Pianette (31 luglio 2007), era già in vigore il d.lg. 152/2006, norme in materia ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006 ed entrato in vigore il successivo 29 aprile, il quale, all’art. 23, co. 4, del testo originario ratione temporis vigente, prevedeva che, a giudizio dell’autorità competente, possono essere esclusi dallo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e d’urgenza a scopi di salvaguardia dell’incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità; per tali progetti, peraltro, il legislatore aveva disposto l’applicazione della procedura di verifica di cui all’art. 32, con la specificazione che, nel corso della verifica, l’autorità competente comunica alla Commissione europea, prima del rilascio dell’eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. c), della direttiva 85/337/CEE.

Giova ancora considerare che l’art. 6, co. 11, d.lg. 152/2006, come sostituito dall’art. 1, co. 3, d.lg. 4/2008, attualmente vigente, esclude, in tutto o in parte, dal campo di applicazione del decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 5, co. 2 e 5, l. 225/1992, al solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità.

In tal caso, peraltro, l’Autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi: esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione; mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione, le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa; informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell’autorizzazione, delle motivazioni dell’esclusione accludendo le informazioni messe a disposizioni del pubblico.

In ragione del delineato corpus normativo, pertanto, la censura di omissione della procedura di VIA è fondata e determina altresì la fondatezza della censura relativa all’omessa partecipazione alla conferenza di servizi in quanto, ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. e), d.lg. 152/2006 ratione temporis vigente, la procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che siano garantite l’informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento.

Ne consegue che, assorbite le ulteriori doglianze, il ricorso è fondato e va accolto nella parte in cui è contestata la decisione di delocalizzare la frazione Cavallerizzo del Comune di Cerzeto in località Pianette e, per l’effetto, va annullato il verbale della conferenza di servizi del 31 luglio 2007 con cui è stato approvato il progetto definitivo di ricostruzione di Cavallerizzo in località Pianette e Colombra, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Autorità amministrativa, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, vorrà emanare in esecuzione della presente sentenza.

4. Sussistono giuste ragioni, considerata la parziale reciproca soccombenza, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, così provvede sul ricorso in epigrafe:

dichiara irricevibile l’impugnativa rivolta avverso la determinazione, assunta con l’OPCM n. 3472 del 21 ottobre 2005, di delocalizzare la frazione di Cavallerizzo nel Comune di Cerzeto;

accoglie l’impugnativa rivolta avverso l’approvazione del progetto definitivo di delocalizzazione della frazione di Cavallerizzo nel Comune di Cerzeto in località Pianette e, per l’effetto, annulla il verbale della conferenza di servizi del 31 luglio 2007.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/03/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO


NOTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

05-03-2010

Frana Cavallerizzo di Cerzeto: rispettata normativa e volontà degli abitanti nel progetto di ricostruzione

Le immagini trasmesse dai telegiornali del 7 marzo del 2005 hanno fatto il giro del mondo, un intero paese interessato da una frana con interi edifici inghiottiti dai continui smottamenti: questo il quadro che forse qualcuno ha dimenticato in cui va inserito l’intervento del Dipartimento della Protezione Civile a Cavallerizzo di Cerzeto, in provincia di Cosenza.

Alla drammaticità delle immagini ed ai primi riscontri di carattere tecnico scientifico è seguita una approfondita attività di studio sul movimento franoso che aveva interessato il borgo calabrese, con l’aggiornamento degli studi già esistenti sulla sismicità dell’area. Il patrimonio edilizio di Cavallerizzo risultò essere gravemente compromesso dalla frana e l’analisi delle immagini satellitari SAR riprese nel periodo 1992 - 2005 hanno evidenziato – e quantificato – in modo inequivocabile la presenza di movimenti della superficie topografica in gran parte del centro abitato, e in particolare anche nelle aree non interessate dal movimento del 7 marzo 2005. Nel periodo considerato, le velocità di deformazione medie misurate sono state dell’ordine di circa 1 cm / anno. Solo nel periodo 2003 – 2005, le cumulate di deformazione hanno superato localmente i 3.5 cm. La densità dei punti per i quali è nota la velocità e la cumulata della deformazione è elevata, e permette di individuare in modo chiaro la presenza e l’intensità del movimento. Condizioni tali da rendere necessaria la delocalizzazione del centro abitato in aree più idonee dal punto di vista idrogeologico per non dover nuovamente intervenire qualche anno dopo l’eventuale rientro.

E’ bene sottolineare che gli studi sulla frana sono stati effettuati per conto del Dipartimento della Protezione Civile da parte dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologia del C.N.R. (IRPI - CNR) e del Dipartimento Scienze della Terra dell’Università di Firenze (DST-UNIFI), studi che hanno permesso una migliore e più approfondita conoscenza del territorio di Cavallerizzo e che hanno contribuito in modo determinante alla decisione di ricostruire l’abitato di Cavallerizzo in località “Pianette”, rispettando sia la necessità di edificare in un’area sicura dal punto di vista idrogeologico, sia la volontà espressa dalla gran parte degli abitanti di Cavallerizzo di non voler ricostruire la propria comunità lontano dalla “vecchia” Cavallerizzo, mantenendo inalterate le caratteristiche dell’insediamento originario che consentiranno di conservare esattamente come prima i rapporti di vicinato.

Giunge oggi la notizia della sentenza del TAR del Lazio sulla necessità di provvedere ad una nuova Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto della nuova Cavallerizzo, una sentenza che, è bene sottolineare, non entra nel merito della necessità di delocalizzare il paese, necessità chiaramente confermata anche dai riscontri tecnici-scientifici sommariamente suindicati e condivisa con gli abitanti. Comunque, il Dipartimento della Protezione Civile ricorrerà in Appello, poiché le attività svolte sono state ampiamente condivise con tutti gli Enti e le Amministrazioni competenti, nel pieno rispetto della normativa, nonché condivisi con la grandissima parte della comunità di Cavallerizzo che ha, peraltro, contribuito in modo diretto alla realizzazione del progetto del nuovo insediamento. La ricostruzione delle 264 case edificate nel pieno rispetto della normativa antisismica, delle sei piazze, di una scuola e di una chiesa è, ad oggi, al 80 % di realizzazione e sarà completato entro la fine dell’anno.


C O P Y R I G H T

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