Ordinanza 3427
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 107, 1 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n" 112;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con i/ quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;
CONSIDERATO che il movimento franoso ha causato ingenti danni arte infrastrutture, ai beni di proprietà pubblica e privata e che, in considerazione della ricorrente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, si è resa necessaria l'immediata evacuazione dell'intera popolazione presente nella frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto;
CONSIDERATO che il predetto evento franoso ha causato danni alle attività economiche presenti sul territorio pregiudicando il funzionamento del servizi pubblici essenziali;
RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione dei primi Interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto, in attesa di disciplinare attività di ricostruzione presso siti idonei, sulla base di una successiva ordinanza di protezione civile;
D'INTESA con la regione Calabria, che si è espressa con nota in data 18 aprile 2005;
su PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri;
DISPONE
ART. 1
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa, e provvede, anche avvalendosi di uno o più soggetti attuatori, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi franosi, specificate nei successivi articoli 2, 3, 4 e 9.
2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano sul territorio del comune di Cerzeto con particolare riguardo alla frazione di Cavallerizzo colpita dal predetto movimento franoso, e disciplinano i primi interventi per fronteggiare la situazione emergenziale.
ART. 2
1. Il Commissario delegato, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, d'intesa con il Sindaco, individua, ove necessario, spazi da adibire a sedi di attività di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini dell'eventuale sistemazione di strutture prefabbricate o de tensostrutture.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Sindaco del Cerzeto è autorizzato ad acquisire la disponibilità delle aree occorrenti anche adottando misure di occupazione d'urgenza, provvedendo, altresì, alle relative opere di urbanizzazione.
ART. 3
1 .Il Sindaco di Cerzeto è autorizzato ad assegnare al nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili e, comunque, nel lImite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concessi un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il Sindaco di Cerzeto è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, comunque nel limite massimo di € 500,00.
2. Il Sindaco di Cerzeto è autorizzato a reperire la disponibilità di sistemazioni alloggiative alternative; i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi, a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile è sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e non spettano a coloro che fruiscono d' una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. Il Sindaco di Cerzeto, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede, altresì, per l'allestimento di apposite strutture da destinare allo svolgimento di attività agricole e zootecniche nel limite massimo di spesa per ogni intervento, di € 4.000,00, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione.
ART. 4
1. Il Sindaco di Cerzeto è altresì autorizzato ad erogare:
a. un contributo a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche interrotte a seguito dell'evento calamitoso. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attività, quali risultanti dalla ultima dichiarazione annuale presentata in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per il riavvio delle attività sopraelencate, anche in altra sede, e dalla copia della dichiarazione del redditi presentata nel 2004, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli artico 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad € 10.000,00 ovvero per attività avviate nel corso dell'anno 2005, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito al sensi dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;
b. un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi franosi e non utilizzate, né più utilizzabili. A tal fine gli interessati alegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questIone, accompagnata dalle fatture eventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse;
c. Un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa;
d. un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro del beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi deglI articoli 47 e 76 del Decreto de1 Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n 445.
2. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
ART. 5
1. Per garantire il necessario supporto al Commissario delegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza è istituita apposita struttura di missione, composta da personale dal Dipartimento della protezione civile o di altra Amministrazione statale o Ente pubblico, nonché, tenuto tonto dei molteplici impegni nazionali ed internazionali del personale del Dipartimento della protezione civile, da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di tre unità da assumersi con contratto a tempo determinato ed individuate con scelta di carattere fiduciario tenuto conto della professionalità richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.
2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, il Sindaco del comune di Cerzeto è autorizzato a stipulare con durata fino al 31 gennaio 2006, due contratti dl collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, per un importo comunque non superiore ciascuno ad euro 20.000 l'anno.
3. In favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, nonché presso le strutture operative e le componenti del Servizio Nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, direttamente impegnato in attività connesse alle finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzata, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, da ripartire con apposita decretazione del Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, da adottarsi sulla base di piani di impiego del personale trasmessi al medesimo Commissario delegato entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri è determinato il compenso del Commissario delegato, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed all'articolo 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.
ART. 6
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, nonché quelli connessi alle iniziative poste in essere dal Sindaco di Cerzeto per fronteggiare l'emergenza, si provvede nel limite di 1.5 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile con imputazione agli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
ART. 7
1. A ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi franosi che hanno colpito il territorio del Comune di Cerzeto, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli Istituti di Credito e bancari, attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nel medesimo Comune.
ART. 8
1. Il Commissario delegato provvede avvalendosi dei Centri di Competenza di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2004, individuati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26.01.05, coordinati dal Dipartimento della protezione civile alla realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico del territorio del comune di Cerzeto e dei comuni limitrofi interessati da eventi della stessa natura. anche utilizzando dati satellitari integrati con quelli del GPS (Global Positioning System).
2. La regione Calabria provvede a realizzare, entro 45 giorni dall'adozione della presente ordinanza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e con fondi regionali, uno studio per la verifica dell'idoneità geologico-tecnica e sismica delle aree comunali.
ART. 9
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del ConsiglIo del Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga alle seguenti disposizioni:
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della RepubblIca italiana.
Roma, 29 Apr. 2005
Il Presidente dei Consiglio dei Ministri